Il Decreto legislativo sul rendimento energetico (n. 192/’05) non si applica agli immobili qualificati come “beni culturali” dal Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché alle ville, ai giardini e ai parchi che, seppur non tutelati dalle disposizioni sui beni culturali, si distinguono “per la loro non comune bellezza” e, ancora, ai “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” (comprese le zone di interesse archeologico): questo, peraltro, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe “una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”. In relazione agli immobili oggetto di vincolo culturale o paesaggistico appena citati, si impone, però, una sottolineatura: solo nel caso, infatti, in cui vengano eseguiti sugli stessi lavori edilizi o eventuali interventi sugli impianti, il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto n. 192 precitato (che impongono specifiche modalità di esecuzione delle opere finalizzate al contenimento dei consumi) potrebbe recare “una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici”. Un’alterazione del genere non è, invece, neppure configurabile nel caso di applicazione delle disposizioni in tema di certificazione energetica.
Brindisi: Wic 2008 Watercycle International Conference – buone prassi per la gestione sostenibile dell’acqua
Il 29 e 30 maggio 2008 presso il salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi in Piazza Santa Teresa si terrà la conferenza internazionale “WIC 2008 – buone prassi per