In caso di cessione di un immobile, per il quale nuda proprietà e usufrutto sono stati acquistati in momenti separati, ai fini della plusvalenza, il decorso dei cinque anni viene calcolato distintamente con riguardo alla data di acquisto della nuda proprietà e a quella dell’ usufrutto.
Così ha chiarito l’ Agenzia delle Entrate, attraverso la Risoluzione Ministeriale n.188 / E del 20 luglio 2009. In merito, l’ Agenzia delle Entrate, richiamando l’ art.67 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, specifica che occorre chiarire il momento in cui il bene si considera acquistato, per meglio precisare il decorso del quinquennio valido per evitare l’ assoggettamento a tassazione dell’ eventuale plusvalenza realizzata, qualora nuda proprietà e usufrutto siano acquisiti in tempi diversi.
Poiché nella fattispecie prospettata dal contribuente il nudo proprietario pone in essere un atto negoziale senza attendere il naturale ricongiungimento della nuda proprietà e dell’ usufrutto, se la successiva cessione dell’ immobile avviene entro i cinque anni, a parere dell’ Agenzia delle Entrate viene ravvisato l’ intento speculativo e quindi si configura l’ ipotesi di plusvalenza tassabile.