Risoluzione n. 57/E del 21 febbraio 2008. Il coniuge rimasto unico intestatario può detrarre l’intero ammontare degli oneri relativi al nuovo contratto
La portabilità del mutuo per la prima casa viaggia su una corsia fiscale preferenziale. Per favorire la sostituzione o rinegoziazione dei mutui già stipulati l’agenzia delle Entrate apre le porte alla detraibilità dell’intera quota di interessi passivi, compresa quella riferibile al coniuge non più mutuatario. A stabilirlo è la risoluzione n. 57/E del 21 febbraio che si richiama esplicitamente alla volontà del legislatore di non frapporre ostacoli di natura fiscale alla possibilità di rimpiazzare un mutuo preesistente.