Titoli non svalutabili e beni immobili rivalutabili per i soggetti che non adottano i principi internazionali. Titoli del circolante valutati come se la crisi dei mercati non ci fosse stata. Immobili che adeguano il loro valore, abbandonando il costo storico. Il decreto anticrisi dà, così, ossigeno anche ai bilanci dei soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, consentendo, nel primo caso, di non svalutare le azioni in portafoglio non iscritte fra le immobilizzazioni e, nel secondo, di rivalutare (anche se fiscalmente a pagamento) i beni immobili, a esclusione di quelli merce e delle aree fabbricabili. Nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Dl 185/2008 (29 novembre 2008), i soggetti che applicano i principi contabili nazionali possono contabilizzare i titoli dell’attivo circolante allo stesso valore a cui erano iscritti nell’ultimo bilancio approvato o, se presente, a quello risultante dall’ultima relazione semestrale approvata. La norma di favore (introdotta in considerazione della “eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari”) non opera se le perdite hanno carattere durevole. Si ricorda che, in generale, tutti i titoli non immobilizzati (in generale, obbligazioni, azioni e titoli assimilati) vanno iscritti, a fine esercizio, al minore fra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, valore costituito per i titoli quotati in mercati organizzati, dalla loro quotazione ufficiale (il principio contabile nazionale n. 20 dà l’indicazione di far riferimento alla media dell’ultimo mese o, se il mercato è in flessione, di valori medi per periodi inferiori, come, ad esempio, l’ultima settimana) per i titoli non quotati, dalla quotazione di titoli similari per affinità di emittente, durata e cedola o, in mancanza, dal valore nominale, rettificato per tener conto del rendimento espresso dal mercato con riferimento a titoli di pari durata e di pari affidabilità di emittente.
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